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Il diritto tributario e il diritto in materia di formazione interpretano in modo differente i concetti „formazione e perfezionamento/formazione continua„. Secondo il diritto tributario in vigore e la relativa prassi, le spese di perfezionamento rappresentano costi di conseguimento del reddito e possono pertanto essere dedotti dal reddito imponibile. In base a questo diritto il perfezionamento comprende tutte le attività direttamente connesse alla professione attuale e a cui il contribuente non può rinunciare. Ciò è in particolare il caso quando il perfezionamento serve a rimanere aggiornati nella professione iniziale, a soddisfare le esigenze in continuo aumento e a rinnovare le conoscenze appena acquisite. I costi per la formazione non sono invece deducibili. Tra questi rientrano i costi per la prima formazione (apprendistato, maturità, studio ecc.) o i costi per la formazione che serve all’esercizio di un’altra professione (seconda formazione), nella misura in cui la nuova professione per la quale la formazione è assolta non abbia alcuna relazione economica con il reddito conseguito con l’attività lucrativa e non sussista alcuna costrizione esterna (ad es. chiusura di un'impresa).
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