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Secondo l’articolo 30 capoverso 3 LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Nel traffico di rifiuti, le autorizzazioni per l’importazione e l’esportazione nonché per le imprese di smaltimento in Svizzera possono essere rilasciate solo se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche (art. 30f cpv. 2 lett. b, c e d in combinato disposto con il cpv. 3 LPAmb e art. 10 OTRif). Nel quadro del presente aiuto all’esecuzione vengono precisate le condizioni che un determinato metodo di smaltimento di rifiuti deve tenere conto per essere considerato rispettoso dell’ambiente.
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