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Per spese necessarie di un procedimento portato avanti personalmente dalla parte o dal suo procuratore, diverso da un avvocato o da un consulente legale, si intendono le spese di giudizio sostenute dalla parte, le spese di viaggio sostenute dalla parte o dal suo procuratore per recarsi in tribunale e un importo equivalente ai guadagni perduti in conseguenza della comparizione in tribunale. L'importo delle spese di viaggio e l'equivalente dei guadagni perduti non può oltrepassare l'onorario di un avvocato che eserciti le proprie funzioni presso la sede del tribunale in cui è in corso il procedimento. Per spese necessarie di un procedimento di una parte rappresentata da un avvocato si intende l'onorario di quest'ultimo, che non sia, tuttavia, superiore agli onorari fissati dalle norme in materia e le spese dell'avvocato nonché le spese di giudizio e le spese legate alla comparizione della parte in tribunale, qualora essa sia ordinata dal tribunale (articoli 98 e 99 del codice di procedura civile).
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